È in vigore dal 2 settembre 2006 il Regolamento che disciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (DPR, 3 maggio 2006, n.252) e che ha reso operativa la Legge 15 aprile 2004, n. 106.
Obiettivo della Legge è la fruizione pubblica e la conservazione della memoria attraverso il deposito di quanto pubblicato o diffuso in Italia presso diversi Istituti appositamente individuati.
Con l'applicazione della nuova normativa viene abrogata la vecchia Legge del 2 febbraio 1939 con le successive modificazioni.
Il nuovo soggetto obbligato al deposito legale è l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione e non più il tipografo, che subentra solo in mancanza dell'editore. In base all'art. 1 della Legge "sono oggetto di deposito obbligatorio i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap".
Sono esclusi dall'obbligo di consegna:
Per gli stampati, l'obbligo del deposito legale viene assolto con la consegna di due copie per l'Archivio nazionale della produzione editoriale (per le modalità si veda il testo del Regolamento) e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale (provinciale nel caso del Trentino).
- ESONERO PARZIALE -
Se le opere soggette alla legge hanno una tiratura sino a 200 esemplari o un valore non inferiore a Euro 15.000,00 per ciascuna copia, fatta esclusione per la musica a stampa, l'editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, è tenuto a consegnare una sola copia per l'archivio della produzione editoriale regionale.
Se le opere hanno invece una tiratura sino ai 500 esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a Euro 10.000,00, l'editore può presentare domanda di esonero parziale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali o alla regione competente.
Nei casi di esonero parziale previsti dal Regolamento, il depositante dovrà indicare, al momento della consegna dell'unica copia, la tiratura e/o il prezzo del documento.
Per la provincia di Trento l'istituto depositario è la Biblioteca comunale di Trento.
Di seguito si evidenziano le modalità principali per la consegna delle pubblicazioni a stampa:
La consegna può essere effettuata direttamente, tramite posta, o per mezzo di un corriere al seguente indirizzo:
Biblioteca comunale di Trento, Ufficio deposito legale
via Roma, 55, 38122 TRENTO.
L'ufficio si trova al secondo piano della sede centrale della Biblioteca ed è aperto:
Se impossibilitati a consegnare durante le ore di apertura è possibile concordare modalità diverse contattando l'Ufficio stesso al numero di telefono 0461/275544 o tramite e-mail all'indirizzo depositolegale@biblio.infotn.it
Si ricordano le sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violi le norme della legge e del regolamento:
la sanzione è pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di € 1.500,00, per ogni documento non depositato; viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
La sanzione è ridotta della metà se la consegna avviene successivamente alla scadenza dei sessanta giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari dovuti.
L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria.
I testi della Legge e del Regolamento e un Prospetto sintetico dello stesso sono consultabili al sito di Trentino cultura e della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
>>> Facsimile nota di consegna (.doc, 22 KB)